Corso FER
242,78 € – 303,78 €
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Sede:
Erogazione:
Durata Ore:
Data d'esame:
Descrizione
Partecipa al Corso FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e acquisisci le competenze necessarie per progettare, installare e gestire impianti di energia da fonti rinnovabili come solare, eolico e biomassa. Il corso ti fornirà una formazione teorica e pratica sulle tecnologie, normative e soluzioni sostenibili, preparandoti a operare nel settore delle energie rinnovabili con competenza e professionalità. Certificazione finale.
Partecipa al Corso FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e acquisisci le competenze necessarie per progettare, installare e gestire impianti di energia da fonti rinnovabili come solare, eolico e biomassa.
Il corso ti fornirà una formazione teorica e pratica sulle tecnologie, normative e soluzioni sostenibili, preparandoti a operare nel settore delle energie rinnovabili con competenza e professionalità. Certificazione finale.
Esistono 3 tipi di corso FER da scegliere:
Modulo 1 – Corso Elettrico (lettera a) 16 ore – Il corso deve essere frequentato dal Responsabile Tecnico dell’impresa, abilitato ai sensi del DM 37/08, art 1, comma 2 lettera a) che installa impianti fotovoltaici e/o che fa manutenzione straordinaria sugli stessi impianti.
Modulo 2 – Corso Termoidraulica (lettera c) 16 ore – Il corso deve essere frequentato dal Responsabile Tecnico dell’impresa, abilitato ai sensi del DM 37/08, art 1, comma 2 lettera c) che installa pompe di calore, solare termico, impianti a biomassa e/o che fanno manutenzione straordinaria sugli stessi impianti.
Modulo 3 – Corso Elettrico + Idraulico 24 ore (lettera a+c)
Il corso è sempre online (modalità asincrono).
Al termine del corso, sostieni l’esame, sempre online su piattaforma e, al superamento del test, ricevi l’attestato direttamente sulla tua email.
L’attestato rilasciato al termine del corso ha validità per il triennio in corso ai sensi dell’art.15, comma 2 del D.Lgs 28/2011 e dell’Accordo in Conferenza delle Regioni e della Province Autonome del 22/12/2016.
L’attestato deve essere trasmesso alla Camera di commercio territorialmente competente.
Infatti, con l’entrata in vigore dell’art. 32 quater del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, modificativo dell’art. 15 del sopra citato decreto legislativo, è previsto che dal 1° gennaio 2002, l’impresa ha facoltà di depositare telematicamente l’attestato FER conseguito .